Verifiche Decreto flussi

Verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale per l'ingresso legale da Paesi terzi ai sensi del cosiddetto “Decreto flussi”


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai datori di lavoro.

Descrizione

Il Decreto di “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025” (DPCM 27 settembre 2023), regola l'ingresso legale di lavoratori da Paesi terzi, cioè esterni allo Spazio economico europeo, in Italia. Il datore di lavoro interessato ad assumere un lavoratore straniero con il cosiddetto “Decreto flussi” deve presentare una domanda accedendo tramite SPID o CIE al Portale Servizi ALI.        

Come fare

Prima di presentare la domanda, il datore deve verificare che sul territorio nazionale non ci siano lavoratori disponibili a ricoprire il posto vacante inviando una richiesta via posta elettronica certificata PEC dal proprio domicilio digitale (INAD) al Centro per l’impiego competente in base al proprio domicilio o sede legale.

Il Centro per l’impiego protocolla la richiesta di personale e la pubblica, oppure chiede d’integrare eventuali documenti mancanti prima della pubblicazione.

Cosa serve

Il  modulo decreto flussi deve riportare:

  • i dati del datore di lavoro;
  • la qualifica da ricoprire e le mansioni, facendo riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali dell’Istat;
  • i requisiti richiesti;
  • il luogo e l’orario di lavoro;
  • la tipologia contrattuale;
  • la durata del contratto di lavoro;
  • la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

Alla PEC va allegata:

  • la richiesta, firmata digitalmente, oppure firmata olograficamemte e timbrata con il timbro aziendale;
  • un documento d’identità in corso di validità;
  • il permesso di soggiorno in corso di validità o con ricevuta di rinnovo per i cittadini extra-UE.

Cosa si ottiene

La “verifica di indisponibilità” si intende effettuata se:

  • il Centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori entro 8 giorni di caldendario dalla ricezione della domanda completa e corretta (escluso il giorno di ricezione);
  • il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è ritenuto per il datore di lavoro idoneo  al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Solo in questi casi, il datore di lavoro potrà compilare questo modello ed allegarlo alla propria domanda, consapevole delle conseguenze, anche penali, derivanti da false dichiarazioni (secondo l'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Tempi e scadenze

La pubblicazione delle offerte pervenute avviene in ordine cronologico e tempestivamente.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Ulteriori informazioni

La preventiva “verifica di indisponibilità”: 

  • è necessaria anche per il lavoro domestico;
  • non è necessaria:
    • per i datori di lavoro che assumono lavoratori stagionali e lavoratori formati all'estero;
    • per i datori di lavoro che aderiscono o conferiscono mandato ad organizzazioni datoriali che abbiano sottoscritto apposito Protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circolare interministeriale n. 4518 del 10/08/2023).

La domanda va ripresentata in caso di domande già presentate gli anni passati e non accolte per mancanza di quote.

Ultimo aggiornamento

15/04/2025, 15:37

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