La “verifica di indisponibilità” si intende effettuata se:
- il Centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori entro 8 giorni di caldendario dalla ricezione della domanda completa e corretta (escluso il giorno di ricezione);
- il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è ritenuto per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Solo in questi casi, il datore di lavoro potrà compilare questo modello ed allegarlo alla propria domanda, consapevole delle conseguenze, anche penali, derivanti da false dichiarazioni (secondo l'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000).