La “verifica di indisponibilità” si intende effettuata se il Centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori entro 8 giorni di caldendario dalla ricezione della domanda completa e corretta (escluso il giorno di ricezione).
Solo in questi casi, il datore di lavoro potrà compilare questo modulo ed allegarlo alla propria domanda, consapevole delle conseguenze, anche penali, derivanti da false dichiarazioni (secondo l'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000).