Sospensione obblighi Legge 68/99

È rilasciata qualora il datore di lavoro stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale

Portale Sintesi

A chi è rivolto

Si rivolge ai datori di lavoro privati che si trovino in una nelle seguenti condizioni:

  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
  • Contratti di solidarietà difensivi;
  • Licenziamento collettivo;
  • Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD);
  • Fondi di solidarietà di settore (compresi fondi del settore credito);
  • Amministrazione controllata.

La Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non sospende gli obblighi.

Descrizione

La sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è prevista dall’articolo 3, comma 5 della legge 68/99 e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 333/2000.

Viene accordata dall'Ufficio Collocamento Mirato al verificarsi delle seguenti casistiche:

  • ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione,  conversione aziendale o durante le procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
  • ricorso ai fondi di solidarietà di settore, per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I fondi di solidarietà, previsti originariamente dall’articolo 2, comma 28, della legge 662/96, sono stati riformati prima dalla legge 92/2012 e poi dal decreto legislativo 148/2015 . Il Ministero del Lavoro con gli interpelli 38/2008 e 44/2009 ha esteso la sospensione alle aziende che ricorrono al fondo di solidarietà del settore credito e credito cooperativo;
  • ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, con le stesse modalità previste per il normale intervento integrativo salariale (interpello 10/2012);
  • contratti di solidarietà difensivi stipulati per riduzioni di orario e diretti ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale;
  • apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo (articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91);
  • ricorso alle procedure incentivanti l’esodo.

 

Come fare

Il datore di lavoro invia l'istanza compilando l'apposito modulo on-line sul portale Sintesi, a cui si accede previa registrazione.

La procedura si distingue a seconda che l'impresa interessata abbia già ottenuto il riconoscimento delle condizioni previste oppure sia in attesa di ottenerlo ed è descritta dettagliatamente nel manuale allegato "Guida all’invio on-line delle pratiche di cui alla L.68/99 da parte dei datori di lavoro, intermediari o enti pubblici".

Il servizio competente dell'istruttoria, in ogni caso, è l'ufficio del collocamento mirato provinciale dove è ubicata la sede legale dell'impresa.

In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, provvede ad istruire la pratica ed alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente.

Cosa serve

La modulistica per la fruizione della sospensione si distingue a seconda che l'impresa interessata abbia già ottenuto il riconoscimento delle condizioni previste oppure sia in attesa di ottenerlo, come di seguito illustrato:

  • Datore di lavoro in possesso del provvedimento di ammissione al trattamento: la disciplina in ordine alla sospensione dagli obblighi occupazionali, che "stabilisce una stretta correlazione automatica tra il verificarsi della condizione ed il beneficio della sospensione", fa sì che l'impresa che si trovi in una delle fattispecie previste dal comma 5 dell'articolo 3 della Legge 68/99, possa fruire automaticamente della sospensione.
    A tale scopo il datore di lavoro dovrà presentare, ai sensi del rivisto articolo 4 del DPR 333/2000, apposita Comunicazione di sospensione attraverso il Portale Sintesi, corredata da:
    • Modulo 75194 da scaricare, compilare e firmare digitalmente;
    • provvedimento amministrativo che riconosce una delle citate condizioni;
  • Datore di lavoro in attesa del provvedimento di ammissione al trattamento: può presentare richiesta di sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione all'ufficio per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, che, valutata la sussistenza delle condizioni, autorizza, in attesa del provvedimento, la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta
    A tale scopo il datore di lavoro dovrà presentare, ai sensi del rivisto articolo 4 del DPR 333/2000, apposita Richiesta di sospensione attraverso il Portale Sintesi, corredata da:
    • Modulo 75193 da scaricare, compilare e firmare digitalmente;
    • n. 2 marche da bollo da € 16,00 da apporre alla richiesta.

 

Cosa si ottiene

L'Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Brescia rilascia:

  • un documento di presa d'atto nel caso in cui il datore di lavoro sia in possesso del provvedimento di ammissione al trattamento;
  • un'autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi nel caso in cui il datore di lavoro sia in attesa del provvedimento di ammissione al trattamento.

Tempi e scadenze

La sospensione opera:

  • per la durata degli interventi, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga;
  • in proporzione all'attività sospesa e limitatamente all’ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di contratti di solidarietà e ricorso al fondo di solidarietà;
  • in proporzione al numero dei lavoratori per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto, per tutta la durata della procedura e per il singolo ambito provinciale nelle ipotesi di ricorso alle procedure incentivanti l’esodo di cui all’articolo 4 della legge 92/2014;
  • per la durata della procedura e su tutto il territorio nazionale in caso di  mobilità e licenziamenti collettivi. Nel caso in cui la procedura di mobilità si concluda con almeno cinque licenziamenti nello stesso ambito provinciale, la sospensione è estesa di 6 mesi decorrenti dall'ultimo licenziamento (periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione).

L’evasione è prevista entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Quanto costa

Per l'avvio dell'istanza è necessario allegare alla richiesta n. 2 marche da bollo da € 16,00.

Ulteriori informazioni

La procedura di licenziamento collettivo aperta su una qualsiasi sede provinciale dell'azienda sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale. Le altre situazioni di crisi prevedono invece la sospensione soltanto per il singolo ambito provinciale in cui si trova l'unità produttiva interessata dalla procedura stessa ed in proporzione all'attività effettivamente sospesa. 

Entro sessanta giorni dalla cessazione del beneficio della sospensione il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge 68/99.

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Ultimo aggiornamento

12/06/2025, 14:44

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