La procedura di licenziamento collettivo aperta su una qualsiasi sede provinciale dell'azienda sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale. Le altre situazioni di crisi prevedono invece la sospensione soltanto per il singolo ambito provinciale in cui si trova l'unità produttiva interessata dalla procedura stessa ed in proporzione all'attività effettivamente sospesa.
Entro sessanta giorni dalla cessazione del beneficio della sospensione il datore di lavoro deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge 68/99.