I datori di lavoro privati che, ai sensi della Legge n. 68/99, intendono assumere lavoratori appartenenti alle categorie previste dagli articoli 1 (persone con disabilità) e 18 (appartenenti alle categorie protette), devono procedere a richiedere, prima dell’assunzione, il rilascio del documento di Nulla Osta da parte dell’Ufficio Collocamento Mirato.
La richiesta al Collocamento Mirato ha il fine di verificare i requisiti della persona da assumere e, di conseguenza, della possibilità di ottemperare tramite l’assunzione alla quota di riserva prevista per l’azienda.
Ogni documento di Nulla Osta emesso è valido per 30 giorni dal rilascio.
Durante la fase di richiesta, è bene prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- per essere computato nella quota di riserva aziendale, la durata minima del rapporto di lavoro deve essere di 6 mesi, salvo il caso in cio sia attiva una Convenzione articolo 11 della Legge 68/99 per l'assunzione di persone con disabilità;
- le assunzioni part-time sono valide come unità intera ai fini della quota d’obbligo se la prestazione lavorativa supera di almeno 1 ora la metà dell’orario di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia una base computo tra i 15 e i 35 dipendenti, è possibile computare il lavoratore con disabilità a prescindere dall’orario di lavoro svolto purché la percentuale di invalidità della persona sia almeno pari al 51%.