I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, a causa delle particolari caratteristiche della loro attività quali pericolosità, faticosità e/o specifiche modalità di svolgimento dell'attività, non individuano mansioni disponibili per coprire integralmente la quota di riserva a loro attribuita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 68/99, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino un contributo esonerativo al Fondo regionale per l'occupazione dei lavoratori con disabilità. Tale contributo deve essere corrisposto per ciascuna unità non assunta, calcolato per ciascun giorno lavorativo e per ciascuna persona con disabilità non occupata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Legge 68/99.
I datori di lavoro possono essere esonerati di norma fino al 60% della quota di riserva; per ulteriori dettagli si invita a consultare il Decreto Ministeriale n. 357 del 2000 e le istruzioni 7512 "Indirizzi e criteri integrativi del D.M. 357/2000 per il rilascio dell’autorizzazione all’esonero parziale dagli obblighi occupazionali di cui all’articolo 3 della Legge 68/99" allegate.