Esonero parziale agli obblighi Legge 68/99

È l'istituto che permette al datore di lavoro di essere parzialmente esonerato dall'obbligo di assunzione della quota di riserva delle persone con disabilità.

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A chi è rivolto

Si rivolge ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici con una base di computo superiore a 35 dipendenti.

Descrizione

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, a causa delle particolari caratteristiche della loro attività  quali pericolosità, faticosità e/o specifiche modalità di svolgimento dell'attività, non individuano mansioni disponibili per coprire integralmente la quota di riserva a loro attribuita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 68/99, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino un contributo esonerativo al Fondo regionale per l'occupazione dei lavoratori con disabilità. Tale contributo deve essere corrisposto per ciascuna unità non assunta, calcolato per ciascun giorno lavorativo e per ciascuna persona con disabilità non occupata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Legge 68/99.

I datori di lavoro possono essere esonerati di norma fino al 60% della quota di riserva; per ulteriori dettagli si invita a consultare il Decreto Ministeriale n. 357 del 2000 e le istruzioni 7512 "Indirizzi e criteri integrativi del D.M. 357/2000 per il rilascio dell’autorizzazione all’esonero parziale dagli obblighi occupazionali di cui all’articolo 3 della Legge 68/99" allegate.

Come fare

Per richiedere l'autorizzazione all'esonero parziale di cui all'articolo 5 della Legge 68/99, il datore di lavoro deve trasmettere al servizio competente della provincia in cui ha la sede legale, un'apposita istanza con le modalità previste dal sistema regionale di riferimento. Nel caso in cui la sede legale sia in provincia di Brescia dovrà inviare un'apposita istanza compilando l'apposito modulo on-line sul portale Sintesi, a cui si accede previa registrazione.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni 7512 "Indirizzi e criteri integrativi del D.M. 357/2000 per il rilascio dell’autorizzazione all’esonero parziale dagli obblighi occupazionali di cui all’articolo 3 della Legge 68/99" allegate.

Cosa serve

All'istanza on line è necessario allegare i seguenti documenti:

  • la carta d'identità del legale rappresentante (obbligatoria);
  • n. 2 marche da bollo da € 16,00 da apporre alla richiesta;
  • una relazione firmata dal legale rappresentante che illustri il sussistere di almeno una delle condizioni che permettono l'ottenimento dell'esonero.

Cosa si ottiene

L'Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Brescia rilascia un provvedimento autorizzatorio.

Tempi e scadenze

L’evasione è prevista entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Quanto costa

Per l'avvio dell'istanza è necessario allegare alla richiesta n. 2 marche da bollo da € 16,00.

Il contributo esonerativo è pari a  € 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ogni posizione lavorativa per la quale si è ottenuto l’esonero parziale.  Il versamento va effettuato in due rate semestrali posticipate: entro il 16 gennaio ed entro il 16 luglio di ogni anno.

Ulteriori informazioni

Al verificarsi dei mutamenti dell’assetto organizzativo e/o della natura giuridica dell’impresa, il datore di lavoro può richiedere ed ottenere una modifica del numero di unità già autorizzate in esonero parziale.

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Ufficio di riferimento

Ultimo aggiornamento

Thu Apr 10 16:35:00 CEST 2025

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