La Convenzione, ai sensi dall’articolo 11 della Legge n. 68/99, è un accordo tra il datore di lavoro privato e la Provincia, rappresentata dall’Ufficio Collocamento Mirato. L’obiettivo è stabilire un programma di inserimento lavorativo che favorisca il rispetto della quota di assunzione delle persone con disabilità da parte del datore di lavoro come previsto dall’articolo 3 della Legge.
Il programma prevede un piano graduale per le assunzioni mirate, offrendo vantaggi sia ai lavoratori e alle lavoratrici con disabilità, con un inserimento lavorativo adeguato alle loro competenze e caratteristiche personali, sia ai datori di lavoro, con un percorso sostenibile in termini di numero e modalità degli inserimenti.
Nella Convenzione sono stabiliti:
- il numero di lavoratori e lavoratrici con disabilità coinvolti
- le tempistiche di inserimento
- le mansioni disponibili (concordate con il Collocamento Mirato)
- le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tra cui la scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini extra-curriculari, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.
Questo strumento permette al datore di lavoro di definire un programma articolato e graduale, con una durata compresa tra sei mesi e dieci anni, in base al numero di posti scoperti e alla data d’insorgenza dell’obbligo di assunzione, per adempiere agli obblighi occupazionali.
I contratti di lavoro individuali riconosciuti all’interno della Convenzione sono:
- tempo indeterminato;
- apprendistato;
- tempo determinato;
- somministrazione.
Anche i tirocini extra-curriculari finalizzati all’inserimento lavorativo consentono di assolvere all’obbligo.