La richiesta di computo consente al datore di lavoro il riconoscimento, ai fini della quota di riserva, del personale divenuto disabile durante il rapporto di lavoro o che lo era già prima della sua instaurazione.
Sono computabili nella quota di riserva:
Persone con disabilità prima della costituzione del rapporto di lavoro (articolo 4 comma 3bis della Legge 68/99)
I datori di lavoro possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva se sussistono queste condizioni:
- persone con disabilità pari o superiore al 60% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps;
- persone con disabilità intellettiva o psichica pari o superiore al 46% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps;
- persone con invalidità da lavoro o malattia professionale pari o superiore al 60% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inail;
- persone con invalidità di servizio ascritte dalla prima alla sesta categoria.
Persone che riportano una disabilità successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro (articolo 4 comma 4 della Legge 68/99 articoli 3.2 e 3.3 del DPR 333/2000)
I datori di lavoro possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva se sussistono queste condizioni:
- persone con disabilità pari o superiore al 60% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps;
- persone con invalidità da lavoro lavoro o malattia professionale pari o superiore al 34% per infortunio o malattia professionale riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inail purché la causa dell'infortunio non sia addebitabile al datore di lavoro per inadempienza delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro accertato in sede giurisdizionale.
Persone appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18 della Legge 68/99.
I datori di lavoro possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva ex articolo 18 per persone che abbiano acquisito tale condizione sia prima che successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro.