Computo in quota di riserva

È finalizzato al computo nella quota di riserva ai sensi della Legge 68/99, dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità

Portale Sintesi

A chi è rivolto

Si rivolge ai datori di lavoro sia pubblici che privati, che intendono riconoscere nella propria quota di riserva il personale con disabilità che si trova già alle proprie dipendenze.

Descrizione

La richiesta di computo consente al datore di lavoro il riconoscimento, ai fini della quota di riserva, del personale divenuto disabile durante il rapporto di lavoro o che lo era già prima della sua instaurazione.

Sono computabili nella quota di riserva:

Persone con disabilità prima della costituzione del rapporto di lavoro (articolo 4 comma 3bis della Legge 68/99)
I datori di lavoro possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva se sussistono queste condizioni:

  • persone con disabilità pari o superiore al 60% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps;
  • persone con disabilità intellettiva o psichica pari o superiore al 46% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps;
  • persone con invalidità da lavoro o malattia professionale pari o superiore al 60% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inail;
  • persone con invalidità di servizio ascritte dalla prima alla sesta categoria.

Persone che riportano una disabilità successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro (articolo 4 comma 4 della Legge 68/99 articoli 3.2 e 3.3 del DPR 333/2000)

 I datori di lavoro possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva se sussistono queste condizioni:

  • persone con disabilità pari o superiore al 60% riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inps;
  • persone con invalidità da lavoro lavoro o malattia professionale pari o superiore al 34% per infortunio o malattia professionale riconosciuta dalla Commissione medica dell’Inail purché la causa dell'infortunio non sia addebitabile al datore di lavoro per inadempienza delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro accertato in sede giurisdizionale. 

Persone appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18 della Legge 68/99.

I datori di lavoro possono chiedere il riconoscimento nelle quote di riserva ex articolo 18 per persone che abbiano acquisito tale condizione sia prima che successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro. 

Come fare

Il datore di lavoro invia l'istanza compilando l'apposito modulo on-line sul portale Sintesi, a cui si accede previa registrazione.

Le istruzioni sono descritte alla voce "Invio di Richiesta di COMPUTO" della "Guida all’invio on-line delle pratiche di cui alla L.68/99 da parte dei datori di lavoro, intermediari o enti pubblici" di seguito allegata.

Cosa serve

All'istanza on line è necessario allegare i seguenti documenti:
  • Verbale d’invalidità del lavoratore/lavoratrice in corso di validità;
  • Accertamento ai fini del collocamento mirato Legge 68/99 redatta dalla Commissione medica competente, ove disponibile in corso di validità;
  • Nel caso non risulti la COB di assunzione online: fotocopia del nulla osta del collocamento ordinario oppure fotocopia della comunicazione dell’assunzione al collocamento ordinario;
  • Nel caso non risulti COB di modifica part time: lettera sottoscritta dalle parti di variazione dell’orario;

Inoltre per le persone con invalidità da lavoro o malattia professionale allegare:

  • Nel caso si tratti di infortunio sul lavoro o di malattia professionale: dichiarazione del datore di lavoro che l’inabilità sopravvenuta NON sia a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (il modulo MOD75206 di seguito allegato);

Per le persone appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18 della Legge 68/99:

  • Documento attestante l’appartenenza alla categoria protetta articolo 18 comma 2 della Legge 68/99.

Cosa si ottiene

Si ottiene il documento attestante il computo nella quota di riserva, qualora l'istruttoria dia esito positivo.

L’esito dell’istruttoria è comunicato all’interno dell'applicativo nella sezione dedicata alla singola richiesta; per questo tipo di istanza è inoltre previsto l’invio di una e-mail di comunicazione relativa alla evasione dell'istanza. 

Non opera il silenzio assenso dell’Amministrazione.

Tempi e scadenze

L’evasione è prevista entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza. 

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Ulteriori informazioni

Di seguito alcune precisazioni:

  • La richiesta va presentata  per lavoratori e lavoratrici occupati in sedi operative ubicate in provincia di Brescia, indipendentemente dalla residenza o domicilio del dipendente.
  • Viene riconosciuto il computo per rapporti di lavoro di almeno 180 giorni lavorativi.
  • Il riconoscimento del computo è ampliato anche ai rapporti di lavoro in somministrazione, purché il contratto sia di almeno 12 mesi continuativi.
  • Se il datore di lavoro appartiene alla fascia 15 - 35 dipendenti e ha alle sue dipendenze una persona già disabile ed assunta precedentemente al 18/01/2000, è sufficiente la percentuale del 46% per l'invalidità civile, e del 34% per l'invalidità da lavoro (deliberazione di Giunta della Regione Lombardia numero 9/2000).

Accedi al servizio

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Ufficio di riferimento

Ultimo aggiornamento

Tue Apr 15 15:18:46 CEST 2025

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