L'11 settembre 2023 sono entrate in vigore le nuove procedure e i nuovi criteri di attribuzione dei punteggi approvati da Regione Lombardia, che hanno l'obiettivo di regolare la procedura di avviamento a selezione per l'assunzione di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, da inquadrare nei livelli retributivi-funzionali per i quali non è chiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (ex art.16 L. 56/87).
La nuova procedura di partecipazione alle selezioni ex art.16 L.56/87 prevede che le domande di adesione da parte degli utenti vengano presentate in forma esclusivamente telematica mediante la piattaforma regionale Sistema Informativo Unitario Lavoro (SIUL) all’indirizzo https://siul.servizirl.it
Effettuato l’accesso è possibile ricercare i bandi aperti e presentare la propria candidatura per ciascuna procedura di interesse. Per ciascun profilo professionale è formulata una graduatoria in cui sono elencati, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito, i candidati ammessi.
Concorrono a formare il punteggio complessivo, associato a ciascun candidato, i seguenti criteri:
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento all’ultima attestazione valida alla data di presentazione della candidatura e rilevabile dal servizio di cooperazione applicativa ISEE di INPS
- Data di rilascio DID
Il punteggio individuale viene calcolato secondo la seguente modalità:
- a ogni persona che partecipa all’avviamento a selezione sono attribuiti d’ufficio 100 punti;
- al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.000,00 euro di reddito desunto dall’ISEE, fino ad un massimo di 100 punti.
Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500,00 euro compreso; oltre 500,00 euro per eccesso.
È responsabilità del candidato provvedere in tempo utile all’aggiornamento della DSU in caso di ISEE con omissioni o difformità.
In caso di mancanza dell’ISEE si attribuiscono d’ufficio 50 punti.
Sono inoltre attribuiti:
- 6 punti a coloro che hanno rilasciato la DID anteriormente alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico di avviamento a selezione in relazione al quale è presentata la candidatura e che non hanno rapporti di lavoro in essere alla data di presentazione della domanda;
- 2 punti a coloro che hanno rilasciato la DID a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico di avviamento a selezione, al fine di presentare la propria candidatura, e che non hanno rapporti di lavoro in essere alla data di presentazione della domanda;
- 2 punti a coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno in essere un rapporto di lavoro tale da consentire la conservazione dello stato di disoccupazione ai sensi della normativa in materia;
- 0 punti a coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno in essere rapporti di lavoro per i quali la normativa non preveda la conservazione dello stato di disoccupazione. Rientrano in tale categoria le persone con stato della DID in sospensione.
In caso di parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età.
In caso di ulteriore parità, la preferenza è attribuita al candidato che risulta più distante dal mercato del lavoro come da indice di profiling quantitativo.
SISTEMA SANZIONATORIO: Nel caso in cui il candidato sia disoccupato percettore di strumento di sostegno al reddito/ammortizzatore sociale, come conseguenza della mancata accettazione dell’offerta di lavoro senza giustificato motivo, si applicano le sanzioni previste dalla specifica normativa in materia.
A tutti i candidati disoccupati, indipendentemente dallo status di “percettore”, a seguito della mancata presentazione alla prova di selezione o della mancata accettazione dell’offerta di lavoro senza giustificato motivo, si applica, a titolo di sanzione, il divieto di partecipare, per numero 6 mesi, a qualsiasi procedura di avviamento a selezione a livello regionale.