TRASFERIMENTI
Coloro che volessero trasferire la propria iscrizione da una Provincia ad un'altra, si rivolgano al Centro per l'Impiego dove hanno eletto il nuovo domicilio. Sarà cura del CPI stesso provvedere a richiedere il fascicolo dell'interessato alla Provincia di provenienza.
REISCRIZIONE – AGGIORNAMENTI – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE
Anche per quanto riguarda le attività sopra richiamate gli interessati debbono rivolgersi al Centro per l'impiego di riferimento, presentando idonea documentazione a seconda della necessità.
ISCRIZIONE ALL'ELENCO PROVINCIALE PER CENTRALINISTI NON VEDENTI LEGGE 113-1985
Aventi diritto
- La legge n. 113/1985 che all'art. 1 definisce i requiti per l'iscrizione negli appositi elenchi presso il centro per l'impiego competente che sono:
- diploma di centralinista telefonico;
- abilitazione rilasciata dalla competente commissione dell'Ispettorato interregionale;
- certificato, rilasciato dalla commissione medica del luogo di residenza dell'interessato del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti. In deroga possono essere iscritti su presentazione di domanda a cui allegare, oltre al certificato sanitario, una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi. È stato soppresso l'Albo Nazionale.(DLGS n. 151/2015 ART. 12) .
Iscrizione negli Elenchi
L'interessato ha la possibilità di iscriversi a due elenchi: a quello istituito presso il servizio competente dove ha la residenza e ad un altro elenco del territorio nazionale.
Coloro che risultano iscritti prima del 24 settembre 2015 dovranno scegliere l'elenco sul territorio nazionale, oltre a quello di residenza, presso cui mantenere l'iscrizione entro trentasei mesi dal 24/09/2015 data di entrata in vigore della legge